La norma sui c.d. “super-ammortamenti”, prevista dalla legge di stabilità 2016 e volta ad agevolare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi perfezionati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, riguarda le imprese e gli esercenti arti e professioni, indipendentemente dal regime contabile adottato; sarebbero esclusi i contribuenti forfettari posto che non deducono quote di ammortamento.
Sotto il profilo oggettivo, sono interessati i beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa con esclusione degli investimenti in beni per i quali vigono coefficienti tabellari di ammortamento inferiori al 6,5% (es. silos, vasche e serbatoi), in fabbricati e costruzioni e nei beni elencati nell’allegato alla legge (es. condutture, condotte, aerei, materiale rotabile).
L’agevolazione compete per l’acquisizione diretta e per quella derivante da contratti di locazione finanziaria, escluso il noleggio (fermo restando che il beneficio può essere goduto dalla società di noleggio).
L’agevolazione si sostanzia nel riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi (e non dell’IRAP) di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento (o di canone di leasing).