Con la circ. 5.2.2016 n. 1, il Consorzio Studi e Ricerche fiscali del gruppo Intesa Sanpaolo ha formulato alcune considerazioni in relazione ai “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015.
Tra le principali considerazioni, si segnalano le seguenti:
– la maggiore deduzione dovrebbe essere calcolata sul costo di acquisto del bene comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ai sensi dell’art. 110 del TUIR (es. trasporto, installazione, collaudo) e dell’IVA indetraibile;
– l’agevolazione dovrebbe spettare anche per i beni acquistati al di fuori del territorio dello Stato e per quelli utilizzati in strutture situate al di fuori del territorio dello Stato (ad esempio, beni acquistati ed impiegati dalle filiali estere);
– in caso di cessione del bene prima della fine del processo di ammortamento, la deduzione “maggiorata” dovrebbe cessare senza alcuna conseguenza per le quote già operate e dedotte, non essendo previsto alcun meccanismo di recapture;
– non costituisce causa di revoca o decadenza dall’agevolazione il trasferimento del bene (che non sia ancora stato completamente ammortizzato) nell’ambito di operazioni di fusione e scissione che interessano il soggetto che ha effettuato l’investimento.