Con la sentenza 25.11.2015 n. 24051, la Corte di Cassazione ha stabilito che il dipendente privato delle sue mansioni dall’azienda non può essere licenziato per essersi assentato senza motivazione dal lavoro, in quanto la mancata attribuzione di mansioni rende irrilevante la sua presenza. Con tale decisione di legittimità viene dunque respinta la tesi del datore di lavoro secondo cui la condotta del dipendente demansionato – assentatosi dal lavoro senza giustificazione – avrebbe configurato comunque un inadempimento contrattuale, in quanto avrebbe violato l’obbligo di esecuzione in buona fede del contratto di lavoro. Tale conclusione datoriale era già stata peraltro rigettata dalla Corte d’appello, la quale aveva ritenuto la sanzione sproporzionata sia sotto il profilo soggettivo, in quanto il lavoratore era rimasto inattivo e quindi la sua presenza sul lavoro era del tutto indifferente, sia sotto quello oggettivo, poiché l’inoperosità forzata cui egli era stato costretto non consentiva di qualificare come inadempimento la mancata presenza in azienda. I giudici di legittimità ritengono quindi corrette tali valutazioni di merito, ai sensi delle quali la Corte d’appello aveva ritenuto legittima la condotta del dipendente, che avrebbe formulato – con la propria assenza dal lavoro – una valida eccezione di inadempimento, fondata sul proprio demansionamento, e lo avrebbe fatto senza violare in alcun modo l’obbligo di esecuzione in buona fede del contratto.