Con uno degli emendamenti alla Legge di conversione del DL 193/2016, attualmente all’esame del Senato, sono state introdotte alcune novità in materia di cedolare secca sulle locazioni abitative. In particolare, è stato previsto che la mancata comunicazione della proroga del contratto per il quale fosse stata validamente espressa l’opzione per la cedolare non comporti la revoca del regime sostitutivo, purché il contribuente abbia corrisposto regolarmente l’imposta sostitutiva ed abbia dichiarato i redditi da locazione nel modello Unico o nel modello 730.
In tal modo, il legislatore vuole evitare che da una dimenticanza meramente formale (mancata comunicazione, non accompagnata da omissione di pagamento, in quanto l’imposta di registro e di bollo sulla proroga non sono dovute perché sostituite dalla cedolare) derivino conseguenze irreversibili per il contribuente.
Tuttavia, la nuova norma prevede l’applicazione di una sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga, pari a 100,00 euro, ridotta a 50,00 euro per i ritardi non superiori a 30 giorni.