Con la sentenza n. 23624/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il soggetto passivo può riportare a nuovo il credito IVA (correttamente determinato nelle liquidazioni periodiche) anche se lo stesso credito non ha trovato evidenza nella dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione, purché il riporto avvenga, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Sulla questione si erano formati in passato due orientamenti giurisprudenziali contrastanti e che anche la prassi amministrativa in materia non si era dimostrata univoca.
Tuttavia, la conclusione raggiunta dai giudici di legittimità nella pronuncia in oggetto è conforme al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17757/2016, secondo cui, in ragione della neutralità dell’IVA, il diritto alla detrazione non può essere negato laddove siano rispettati dal soggetto passivo tutti i requisiti sostanziali, ossia anche laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione dell’eccedenza a credito, sia dimostrato che la detrazione riguarda acquisti effettuati da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.