La C.T. Reg. Firenze 30.11.2016 n. 2085/29/16 ha ritenuto non inerente il costo di una locazione, riguardante un immobile di una società immobiliare, in mancanza di un contratto registrato.
Nella specie, i giudici di primo grado hanno accolto le ragioni della società ricorrente, anche considerato che:
– risultavano agli atti le fatture di pagamento della locatrice;
– l’inerenza del rapporto poteva evincersi dall’attività svolta dalla società, che era necessitata ad avvalersi di imprese terze per il montaggio di carpenteria, con conseguente messa a disposizione dei locali per l’alloggio del personale.
Avverso tale decisione, l’Amministrazione finanziaria proponeva quindi appello. Secondo la C.T. Reg, che ha accolto la pretesa dell’Agenzia, infatti, non risultavano provate le condizioni necessarie per ritenere inerente la spesa per il canone di locazione dell’immobile in questione, sia ai fini della deducibilità del costo che ai fini della detraibilità dell’IVA. In particolare:
– le fatture, sulla base delle quali la C.T. Prov. aveva ritenuto di riconoscere la deducibilità del costo, non riportavano specificatamente chi utilizzasse l’immobile, non fornendo dunque l’inerenza della spesa;
– le fatture per lavori di montaggio (svolti da imprese terze) attestavano solo che tali ditte avevano svolto la propria attività a favore della società ricorrente, ma non dimostravano che la stessa si fosse accollata anche le spese di alloggio dei dipendenti delle ditte in questione;
– erano irrilevanti le bollette della luce relative all’immobile prodotte dalla società, dato che le stesse utenze erano intestate alla società proprietaria dell’immobile