La Cass. 19.6.2018 n. 16106 dichiara che la mancata risposta al questionario nel corso del controllo, che comporta in sede contenziosa l’inutilizzabilità dei documenti richiesti e non prodotti, può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Si rammenta che tale inutilizzabilità non opera, in applicazione di quanto previsto dall’art. 32 co. 5 del DPR 600/73, nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri precedentemente non esibiti, dimostrando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per una causa a lui non imputabile.