Mancato invio della prima comunicazione al contribuente – Effetti (Cass. 9.3.2016 n. 4591)

Ad avviso di Cass. 9.3.2016 n. 4591, nel controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73) la prima comunicazione al contribuente (di cui al comma 3) può essere omessa a discrezione del funzionario, siccome l’obbligatorietà riguarda il vero e proprio avviso bonario (comma 4), ove vengono richieste le maggiori imposte.
Trattasi di una tesi non conforme al paradigma normativo, siccome il legislatore prevede che il primo invito “è” e non “può essere” notificato al contribuente.
Ove si condividesse la tesi della Cassazione, verrebbe vanificata la ratio del contraddittorio, che serve ad un’eventuale archiviazione della pratica ancor prima dell’avviso bonario.

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