Cass. 24.11.2016 n. 24020 ha sancito che l’aggio di riscossione è dovuto anche se il contribuente, notificatario della cartella di pagamento, non ha pagato le imposte.
Si evidenzia che l’aggio, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 112/99, spetta nella misura del 6% delle somme iscritte a ruolo, se gli importi non sono onorati entro sessanta giorni dalla cartella di pagamento, o entro il termine per il ricorso nel caso degli accertamenti esecutivi, oppure per il 3% se il pagamento avviene entro i sessanta giorni (nel caso degli accertamenti esecutivi, se il pagamento avviene nei termini esso non è dovuto).
Peraltro, la sua debenza non viene meno per effetto dell’art. 1 del DL 22.10.2016 n. 193, che, a decorrere dall’1.7.2017, ha soppresso Equitalia, sostituendola con l’ente pubblico economico “Agenzia delle Entrate-Riscossione”.