Con l’art. 22 del DLgs. 14.9.2015 n. 151, sono state apportate significative modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro ‘’nero”. In particolare, tale disposizione normativa articola la c.d. ‘’maxisanzione” contro il lavoro sommerso in tre soglie di gravità, ordinate secondo i seguenti importi crescenti:
– da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a 30 giorni di lavoro effettivo;
– da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo;
– da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 giorni di lavoro effettivo.
Tali sanzioni aumentano del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa. Altra novità di rilievo contenuta nel decreto in esame, riguarda la reintroduzione della diffidabilità della maxisanzione (art. 13 del DLgs. n.124/2004), che consentirà al datore di lavoro che regolarizza ottemperando alla diffida entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico, di essere ammesso al pagamento della sanzione ridotta pari al minimo della sanzione prevista per ciascuna fascia di irregolarità. Tuttavia, il datore di lavoro dovrà aver:
– regolarizzato l’intero periodo di lavoro prestato in “nero” ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi;
– stipulato il contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla norma;
– mantenuto in servizio del lavoratore per almeno 90 giorni di calendario;
– pagato la maxisanzione nella misura minima.