Maxisanzione per il lavoro nero – Nuovo disciplina introdotta dal DLgs. 151/2015 (Lettera circ. Min. Lavoro 7.12.2015 n. 21476)

Con la Lettera circ. 7.12.2015 n. 21476, il Ministero del lavoro è intervenuto con riferimento alla maxisanzione e alla sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di accertamento della occupazione di lavoratori in nero, recentemente oggetto di revisione da parte dell’art. 22 del DLgs. 151/2015.
In particolare, i tecnici ministeriali si sono soffermati sulle modalità di pagamento delle nuove sanzioni da adottare dal 24.9.2015 a seguito dell’accertamento dell’occupazione irregolare di lavoratori. Sul punto, si ricorda che l’importo della maxisanzione può variare da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore in caso di impiego di questi sino a 30 giorni di effettivo lavoro. La sanzione si raddoppia nel caso di impiego di ciascun lavoratore in nero da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro, e si raddoppia ancora, infine, in caso di impiego del lavoratore oltre i 60 giorni di effettivo lavoro.
Il pagamento della sanzione deve avvenire mediante F23, indicando, tra l’altro, il codice tributo “79AT”, attraverso cui dovranno essere evidenziate le maggiorazioni del 30% alle normali sanzioni introdotte per la maxisanzione per lavoro nero e alle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nonché per le maggiorazioni ad alcune sanzioni introdotte dall’art. 14 co. 1 lett. c) del DL 145/2013 (violazioni riguardanti il superamento delle 48 ore settimanali, nonchè la mancata concessione dei riposi giornalieri e settimanali, eccetera).
Tale distinzione della modalità di versamento è motivata dalla circostanza che le predette maggiorazioni sono destinate a finanziare le misure finalizzate a una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia sicurezza nei luoghi di lavoro.

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