Il Consiglio europeo, in data 2.10.2018, ha approvato in via definitiva la proposta di direttiva che introduce la possibilità per gli Stati membri della UE di introdurre, previa domanda alla Commissione, l’estensione del reverse charge a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi al di sopra dell’importo di 10.000,00 euro per fattura.
I requisiti e la procedura sono dettati dal nuovo art. 199-quater della direttiva 2006/112/CE.
Gli Stati membri potranno richiedere alla Commissione europea l’implementazione del reverse charge “generalizzato” solo in presenza di particolari requisiti, quali:
– la presenza di un divario tra l’IVA riscossa e quella di cui è stimata la riscossione (“VAT gap”) almeno superiore del 5% rispetto alla media europea;
– la presenza di un livello di frodi carosello superiore al 25% del “VAT gap” complessivo;
– la presa d’atto che altre misure di controllo non sono sufficienti a combattere le frodi in tale Stato.
Potranno richiedere l’estensione del reverse charge anche gli Stati membri che possiedono una frontiera comune con uno Stato che è stato autorizzato al reverse charge “generalizzato”, laddove constatino che c’è un significativo spostamento della frode IVA verso il loro territorio.