Nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 13.2.2019 n. 54 è stato chiarito, fra l’altro, che:
– non sussiste l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni sanitarie rese dai medici di medicina generale convenzionati (c.d. “medici di base” o “medici di famiglia”) nei confronti dell’ASL (art. 2 co. 1 del DM 31.10.74). Le novità in materia di fatturazione elettronica, infatti, non hanno modificato le disposizioni relative alla certificazione delle operazioni, come già precisato nella ris. Agenzia delle Entrate 25.11.2015 n. 98 con riguardo alla fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione (art. 1 co. 209 e ss. della L. 244/2007);
– nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010, abrogato dall’1.1.2019) non devono essere indicati i dati delle fatture ricevute e registrate a decorrere dall’1.1.2019, seppure riferite al 2018. Al contrario, sono da includere i dati delle fatture emesse nel 2018 e ricevute dal cessionario o committente nel 2019, anche se inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al Sistema tessera sanitaria.