C.T. Reg. Potenza 2.3.2016 n. 85/2/16 ha stabilito che, se la contabilità è tenuta in forma semplificata, c’è una fisiologica promiscuità tra entrate e spese personali, quindi è “a distanza di tempo, difficile, se non impossibile, fornire adeguata documentazione di tutti i versamenti e prelievi”.
Nel caso di specie, riguardante un odontoiatra, è corretta la diminuzione della pretesa fondata sui versamenti bancari in apparenza non giustificati quando sia dimostrato che la contribuente collaborava, negli anni antecedenti a quello oggetto di accertamento, con il padre. E’ verosimile, poi, affermare che, per fidelizzare i clienti, siano stati accordati pagamenti dilazionati negli anni.