Nel corso del Consiglio dei Ministri tenutosi in data 29.8.2017, è stato approvato in esame definitivo il DLgs. attuativo della L. 33/2017 che introduce, con decorrenza 1.1.2018, il reddito di inclusione (c.d. ReI) quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
La misura in argomento è strutturata secondo due modalità di intervento, costituite da un sostegno al reddito e da iniziative mirate di inclusione.
La prima consiste dunque in un beneficio economico erogato su base mensile per un periodo non superiore a 18 mesi, il cui importo potrà variare da circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo familiare con 5 o più componenti.
La seconda modalità consiste invece nell’offerta di servizi a soggetti specificamente individuati sulla base di determinati criteri (valutazione del bisogno del nucleo familiare, situazione lavorativa, profilo di occupabilità, eccetera), con la finalità predisporre un “progetto personalizzato” volto al superamento della condizione di povertà.
Per quanto concerne i requisiti per l’accesso al ReI, si precisa che verrà richiesto ai nuclei familiari un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro.