Modifica delle mansioni del lavoratore – Condizioni e limiti – Novità del DLgs. 81/2015

Con la riformulazione dell’art. 2103 c.c. operata dall’art. 3 co. 1 del DLgs. 81/2015, i datori di lavoro acquisiscono maggiore spazio di manovra nella gestione delle mansioni dei dipendenti.
Una prima novità di rilievo consiste nella possibilità di operare un cambio “orizzontale” delle mansioni, che nella versione previgente della citata norma richiedeva un’equivalenza tra le vecchie e le nuove mansioni. Ora, invece, tale cambio è possibile ogni volta che queste ultime corrispondono all’inquadramento posseduto dal dipendente, a prescindere da ogni giudizio sull’equivalenza. Anche la verifica sulla fattibilità del cambio è molto più semplice, dal momento che questo risulta lecito se la posizione offerta è inclusa dal CCNL nello stesso livello della vecchia posizione.
Un’altra importante novità riguarda invece la possibilità di affidamento a mansioni inferiori, che in precedenza era radicalmente vietata. Con la nuova disciplina, invece, si ammette tale affidamento solo qualora avvenga una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore. Tuttavia, la legge attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare casi ulteriori – rispetto a quelli del riassetto organizzativo – che legittimino il demansionamento unilaterale.

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