Le modifiche all’anticipo pensionistico “opzione donna” di cui all’art. 16 del DL 4/2019, indicate nella versione bollinata del Ddl. di bilancio 2023, prevedono innanzitutto nuovi requisiti anagrafici e un forte restringimento del novero delle destinatarie, includendovi solo specifiche categorie, ossia le c.d. “caregiver” (ossia coloro che assistono il coniuge, un parente o un affine in condizione di handicap grave o in situazioni di particolare bisogno), coloro con un’invalidità al 74% e le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo uno specifico tavolo per la gestione delle crisi aziendali.
Per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi, si richiede innanzitutto di aver maturato entro il 31.12.2022, congiuntamente ad un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, un’età anagrafica di 60 anni.
Il requisito anagrafico viene poi ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
In altri termini, l’età minima per accedere all’opzione donna sarà di 58 anni se le lavoratrici hanno almeno due figli, ovvero 59 anni se il figlio è uno solo. Per le lavoratrici senza figli il requisito anagrafico rimane dunque fissato a 60 anni.