Per effetto delle modifiche apportate all’art. 110 co. 11 del TUIR, la deducibilità della parte di costi black list che eccede il valore normale (determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR), è consentita a condizione che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione.
L’Amministrazione finanziaria (ris. 46/2004, circ. 1/2009, circ. 1/2007 e circ. 51/2010) ha specificato che, ai fini della valutazione dell’effettivo interesse economico, occorre considerare, oltre all’entità del prezzo praticato, anche la qualità dei prodotti finiti, la tempistica e la puntualità della consegna, la presenza di costi accessori, la possibilità di acquistare il medesimo prodotto da altri fornitori, nonché l’impossibilità di rivolgersi a fornitori diversi.
Quindi, sebbene, in sede di verifica, il prezzo assuma un ruolo centrale, la deducibilità non può essere disconosciuta sulla base della mera circostanza che il prezzo è superiore a quello mediamente praticato sul mercato (circ. 51/2010); anche in giurisprudenza (Cass. 10749/2013) è stato rilevato come vadano considerati pure altri fattori, quali la puntualità delle forniture e la serietà del fornitore. Più in generale, secondo l’orientamento della giurisprudenza di merito, la creazione di profitto dovrebbe essere idonea a giustificare l’interesse economico dell’impresa a effettuare una determinata operazione (C.T. Reg. Torino 91/2012, C.T. Reg. Ancona 5/2010, C.T.Prov. Milano 294/2012).