Dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 “solare”), in base all’art. 5 del DLgs. 147/2015, i costi derivanti da operazioni intercorse con controparti “black list” sono deducibili nel limite del valore normale del bene o servizio (art. 9 del TUIR); la parte eccedente è deducibile a fronte della prova dell’effettivo interesse economico.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, per effetto dell’art. 1 co. 142 della L. 208/2015, la disciplina è stata abrogata, per cui la deducibilità dei costi in esame segue le regole di deducibilità previste per i costi verso fornitori nazionali (inerenza, certezza, economicità, eccetera).
Nell’ambito del modello UNICO 2016, le imprese che dichiarano il periodo d’imposta 2015 (o un periodo iniziato nel 2015 e terminato nel 2016) devono effettuare le relative variazioni in aumento e in diminuzione, pena l’applicazione della sanzione del 10% dei costi non indicati (si veda anche Cass. n. 6651/2016).
Come conseguenza dell’abrogazione delle disposizioni sui costi black list, gli interpelli possono riguardare solo le operazioni intercorse fino al periodo d’imposta 2015 (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2016).
La fattispecie rientra tra gli interpelli “probatori” di cui all’art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000. La mancata presentazione dell’istanza (o la risposta negativa), diversamente dagli interpelli relativi ad altre fattispecie (es. società di comodo e ACE), tuttavia, non trova indicazione in UNICO 2016; la sanzione, in tal caso, opera a fronte della mancata segnalazione dei costi. Si ricorda che, secondo l’Agenzia (ris. 46/2004), anche a seguito di risposta positiva all’interpello, occorre indicare separatamente in dichiarazione i costi black list.