La Corte di Cassazione, con la sentenza 31.7.2017 n. 18963, ha asserito che il diritto degli eredi alla liquidazione della quota sociale del socio di società di persone deceduto è soggetto, ai sensi dell’art. 2949 c.c., al termine di prescrizione di cinque anni, dando conferma, tra l’altro, ad un proprio precedente (si veda Cass. 23.10.2014 n. 22574).
Più nello specifico, la Cassazione ha affermato che, sebbene la titolarità del diritto alla liquidazione della quota provenga, ex art. 2284 c.c., da una fattispecie di successione “mortis causa”, il diritto nel quale gli eredi succedono “deriva” dal rapporto sociale, in quanto è implicito che dello stesso rapporto fosse parte il socio defunto.
Deve ritenersi, pertanto, che il diritto alla liquidazione indicato dall’art. 2284 c.c. è soggiacente al termine di prescrizione in materia di società di cui all’art. 2949 c.c. e non al termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c.