La sentenza Cass. 27.12.2023 n. 36068 ha escluso che i motivi del fermo del rimborso IVA possano essere integrati nel corso del processo, enunciando il seguente principio di diritto: “il provvedimento cautelare emesso dall’Amministrazione finanziaria volto a sospendere il rimborso di un credito IVA deve essere, fin dall’origine e a pena di nullità, motivato con specifico riferimento alle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua emissione; detta motivazione non può essere integrata, in corso di causa, con riferimento a ragioni diverse rispetto a quelle richiamate nel provvedimento medesimo”.
La sentenza in esame è in linea con il contenuto dell’art. 7 della L. 212/2000, come modificato dal DLgs. 219/2013, il quale ha previsto che tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili, incluso quindi anche il fermo di un rimborso, debbano contenere un’adeguata motivazione, inerente ai presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto alla sospensione del rimborso.