Con la sentenza n. 11949 del 10.6.2016, la Corte di Cassazione ha chiarito che la detrazione del 19% degli interessi passivi su mutuo ipotecario contratto da cooperativa edilizia a proprietà indivisa spetta a quest’ultima e non al socio assegnatario dell’immobile.
Nel caso della sentenza, ad un contribuente era stato notificato un controllo formale (ex art. 36-ter del DPR 600/73) per una maggiore IRPEF dovuta a seguito del disconoscimento della detrazione in argomento, dallo stesso fatta valere in dichiarazione.
L’opposizione del contribuente ha trovato accoglimento da parte dei giudici di merito secondo i quali, sebbene la norma (art. 15 del TUIR) disciplini l’ipotesi di mutuo indiviso, la detraibilità delle somme corrisposte dai singoli assegnatari a titolo di rimborso degli interessi passivi relativi ai mutui contratti dalla cooperativa non può che essere intesa a favore degli stessi.
La Suprema Corte non ha condiviso tale decisione, in quanto, sulla base del dettato normativo, la detrazione spetta alla cooperativa contraente dei mutui ipotecari, ancora indivisi, come indivisa è la proprietà degli immobili. Infatti, i soci assegnatari degli alloggi vantano un mero diritto di godimento sul bene che nulla rileva ai fini del mutuo contratto dalla cooperativa (cfr. in tal senso Cass. 6.3.2015 n. 4550).
La pronuncia in esame è conforme all’orientamento dell’Amministrazione finanziaria (ris. Agenzia delle Entrate 18.4.2007 n. 71) e alla giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Roma 22.3.2010 n. 41/35/10).