Il DLgs. 139/2015 ha introdotto, nel nuovo art. 2435-ter c.c., un regime semplificato per la redazione del bilancio delle c.d. “micro imprese”, cioè le società di cui all’art. 2435-bis c.c. (cioè quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata), che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Le micro imprese determinano gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione secondo quanto disposto per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, ma sono esonerate dalla redazione:
– del Rendiconto finanziario;
– della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, nonché l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
– della Relazione sulla gestione, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate dalla società.
Inoltre, alle micro imprese non sono applicabili le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.