Cass. 12.10.2016 n. 20533 ha sancito la sussistenza del litisconsorzio processuale tra notaio e parti contraenti nei processi ove è stato presentato ricorso contro l’avviso di liquidazione della maggiore imposta principale.
Così, se l’avviso di liquidazione viene impugnato sia dal notaio che da (una o più) parti contraenti, tutte le parti che hanno partecipato al primo grado (avendo presentato ricorso) devono necessariamente partecipare al grado di appello.
Se ciò non avviene, e quindi se l’appello è notificato ad esempio alla sola parte contraente, la C.T. Reg., in applicazione dell’art. 331 c.p.c., deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio, e, se l’ordine non viene ottemperato, deve dichiarare inammissibile l’impugnazione.