Il Ddl. di bilancio 2017 interviene sulla disciplina in materia di note di variazione IVA in diminuzione, eliminando parte delle modifiche operate con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).Per quanto concerne la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, sono eliminate le disposizioni che determinano la data a decorrere dalla quale è possibile emettere la nota, con riferimento alle singole procedure.
L’emissione delle note di variazione IVA nei confronti di un soggetto in stato di crisi torna ad essere regolata dal previgente art. 26 co. 2 del DPR 633/72, integrato nel senso di prevederne l’applicazione nel caso di “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.
Ritorna, quindi, a essere rilevante il requisito dell’infruttuosità della procedura concorsuale, coerentemente con quanto affermato dalla C.M. 17.4.2000 n. 77 nonché in Cass. 16.12.2011 n. 27136.
Ne consegue che, anche per i fallimenti dichiarati dall’1.1.2017 (e i concordati preventivi aperti dopo tale data), rimane la necessità del creditore, per maturare il diritto all’emissione della nota di variazione IVA, rispettivamente, di essere:
– ammesso allo stato passivo esecutivo del fallimento (previa domanda di insinuazione);
– inserito nell’elenco dei creditori del concordato preventivo (previa domanda di ammissione alla procedura).