A norma dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, quando un’operazione ai fini IVA viene meno in tutto o in parte, il cedente o prestatore ha la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione per recuperare l’imposta inerente al relativo corrispettivo. Qualora il cedente o prestatore si avvalga di tale facoltà, il cessionario o committente deve annotare la corrispondente variazione, rilevando un debito (o minor credito) verso l’Erario.
Nel caso del concordato preventivo, la legge di stabilità 2016 aveva previsto, con decorrenza dall’1.1.2017, la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione alla data di apertura della procedura concorsuale.
Il Ddl. di bilancio 2017 elimina la menzionata disposizione, per cui tornano in auge i criteri fissati dalla prassi amministrativa che, per il concordato preventivo, prevedono l’emissione della nota di variazione al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (C.M. n. 77/2000), pur non essendo tenuto il debitore a rilevare un debito verso l’Erario in virtù dell’effetto esdebitatorio generato dall’art. 184 del RD 267/42 (ris. Agenzia delle Entrate n. 161/2001).