In occasione di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di emissione delle note di credito IVA.
In primo luogo, ha precisato che la nota emessa ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, per recuperare l’IVA già versata nei confronti di un cliente sottoposto a procedura concorsuale obbliga gli organi della procedura a registrare la corrispondente variazione in aumento. Tuttavia, tale adempimento non determina l’inclusione del credito vantato dall’Erario nel riparto finale, ma graverà eventualmente sul fallito ritornato in bonis.
Inoltre, l’Agenzia chiarisce che, in caso di concordato preventivo, il recupero dell’imposta è collegato non soltanto al decreto di omologazione della procedura (con il quale si ritiene accertata l’infruttuosità della stessa), ma anche al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato.
In tal modo, la facoltà del cedente o prestatore di emettere una nota di variazione risulta legata non solo a un elemento “fisso”, ma anche a un elemento “variabile”. Ne consegue che, in caso di inadempimento degli obblighi da parte del debitore, qualora sia dichiarato fallimento, la variazione in diminuzione potrà essere eseguita solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sarà divenuto definitivo, ovvero, in assenza di piano, alla chiusura della procedura fallimentare.