Con l’art. 1 co. 567 della L. 232/2016, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina delle note di variazione IVA, ripristinando sostanzialmente l’art. 26 del DPR 633/72 nella versione precedente alla legge di stabilità 2016.
La modifica di cui alla L. 208/2015, la cui decorrenza era stata posticipata di un anno (e che non entrerà mai in vigore), avrebbe ammesso la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione al momento dell’avvio della procedura concorsuale, con riferimento alle procedure dichiarate dopo il 31.12.2016.
L’intervento è motivato esclusivamente da esigenze di gettito per l’Erario e alimenta dubbi interpretativi circa il momento di emissione della nota di credito.
Inoltre, con l’eliminazione, dal testo dell’art. 26 del DPR 633/72, del riferimento all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui all’abrogato comma 11, potrebbe tornare di attualità l’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui, in presenza di tale procedura, non sarebbe consentito il recupero dell’IVA (C.M. 77/2000). In tal caso, emergerebbe la discrasia con la disciplina ai fini dei redditi (art. 101 del TUIR), in base alla quale il decreto che dispone la procedura permette la deduzione della perdita.