L’AIDC, con la circolare n. 5 del 14.3.2016, ha affrontato le principali questioni attinenti alla disciplina delle note di variazione IVA, come modificata dall’art. 1 co. 126 e 127 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).
In particolare, per quanto riguarda le novità in tema di nota di variazione in diminuzione nel caso di procedure concorsuali, l’AIDC ritiene che la nota stessa possa essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura solo per i procedimenti che si apriranno a decorrere dall’1.1.2017.
L’interpretazione, aderente al disposto letterale dell’art. 1 co. 127 della L. 208/2015, si discosta da quanto affermato nella circ. Assonime 11.2.2016 n. 5, secondo cui la nuova disciplina sarebbe applicabile in tutti le situazioni in cui la procedura concorsuale non risulti chiusa alla data del 31.12.2016.
Tra le altre indicazioni fornite, la circolare AIDC ritiene che possano annoverarsi tra le procedure oggetto della nuova disciplina relativa alle note di variazione IVA anche l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore, in quanto procedimenti annoverati tra le “procedure concorsuali” ai sensi dell’art. 6 co. 1 della L. 3/2012.