Il Ddl. di stabilità 2016 prevede l’inserimento, all’interno dell’art. 26 del DPR 633/72, di una norma di carattere interpretativo, riferita all’emissione della nota di variazione IVA nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica.
Come spiega la relazione illustrativa al Ddl. di stabilità, la nuova disposizione chiarisce che, “in caso di risoluzione relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento alternativamente del cessionario o del committente, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica per la coppia di prestazioni per cui l’inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale, non potendosi estendere a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”.
A seguito della nuova norma interpretativa, deve dedursi che, per tutte le “coppie” di cessioni o prestazioni per le quali solo il fornitore ha adempiuto alla propria obbligazione, è possibile procedere alla nota di variazione IVA in diminuzione sin dalla data in cui si producono gli effetti risolutivi (come avviene a livello civilistico ai sensi dell’art. 1458 c.c.).