In occasione di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai sensi del riformulato art. 26 del DPR 633/72, in caso di emissione di una nota di variazione IVA a seguito di mancato pagamento del corrispettivo, il cessionario o committente non è tenuto ad annotare sul registro acquisti la variazione in diminuzione soltanto nelle ipotesi in cui sia sottoposto alle procedure concorsuali richiamate dal co. 11 dell’art. 26 citato (vale a dire, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). In tal modo, l’IVA dovuta dal cessionario o committente resta, di fatto, a carico dello Stato.
In base ai chiarimenti dell’Agenzia, fondati su un’interpretazione letterale della norma, non è possibile adottare la stessa procedura in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare (RD 267/42) ovvero in caso di piani attestati di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) della stessa legge (seppure tali ipotesi siano incluse nell’art. 26 co. 4 lett. a) del DPR 633/72). In questi casi, il cessionario o committente è infatti tenuto a registrare la variazione in diminuzione nel registro degli acquisti, restando debitore dell’imposta nei limiti della detrazione operata.