In base alla lettura combinata dell’art. 26 del DPR 633/72 e dell’art. 19 del DPR 633/72 (come riformulato dall’art. 2 del DL 50/2017), il termine per l’emissione delle note di variazione in diminuzione è rappresentato da quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per porre in essere la maggiore detrazione.
Si evidenzia, inoltre, quanto segue:
– il citato termine ridotto per l’emissione delle note di variazione in diminuzione si applica a partire dall’1.1.2017, mentre per le note emesse sino al 31.12.2016 trova applicazione la precedente scadenza (termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto della variazione);
– la nuova disciplina non incide sul contenuto sostanziale della nota di variazione in diminuzione che dipende dalle regole in vigore quando è stata effettuata l’operazione originaria.
Il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta che sia stata addebitata in rivalsa a seguito di accertamento divenuto definitivo non è stato invece modificato (art. 60 co. 7 del DPR 633/72).