Con sentenza n. 182/1/16 del 4.2.2016, la C.T.Reg. Liguria ha statuito che la notifica di un avviso di accertamento effettuata nelle mani del destinatario ma in un luogo diverso da quello previsto dalla legge, senza indicarne il motivo, non è inesistente ma nulla.
In particolare, secondo i giudici la previsione contenuta all’art. 138 c.p.c. deve prevalere rispetto a quanto stabilito all’art. 60 del DPR 600/73, in base al quale la notificazione va fatta presso il domicilio fiscale del destinatario.
Inoltre, la presentazione del ricorso non può sanare la decadenza dall’esercizio del potere che si potrebbe essere verificata nel frattempo a carico dell’Amministrazione finanziaria.