Notifica a mezzo PEC dopo le ore 21 – Slittamento al giorno successivo – Questione di legittimità costituzionale (App. Milano 16.10.2017)

In ragione dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 546/92, anche nel contenzioso tributario potrebbe operare l’art. 147 c.p.c., secondo cui le notificazioni non possono essere eseguite prima delle 7 del mattino e dopo le 21 di sera.
L’art. 16-septies del DL 179/2012 sancisce, per il processo civile telematico, che “quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.
La Corte d’Appello di Milano (ordinanza del 16.10.2017, pubblicata sulla G.U. 7.2.2018 n. 6) dubita della legittimità costituzionale della norma, ove la si interpretasse senza tenere conto del principio, costituzionalmente rilevante, di scissione del momento di perfezionamento della notifica.
Valorizzando quest’ultimo principio, si potrebbe ritenere che:
– per il notificante, la notifica eseguita dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile per l’adempimento (nella specie, la citazione in appello) si dà per eseguita il giorno stesso;
– per il notificatario, si considera eseguita il giorno successivo.
Una tale interpretazione, tuttavia, causerebbe l’abrogazione implicita dell’art. 16-septies del DL 179/2012, con la conseguente lesione della difesa del notificante, che non potrebbe sfruttare appieno il termine giornaliero per la notifica.

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