Cass. 18.3.2016 n. 5397 ha stabilito che, se la cartella di pagamento, come ammette l’art. 26 del DPR 602/73, è notificata a mezzo posta, ai fini probatori è sufficiente che l’Agente della riscossione produca l’avviso di ricevimento.
Non è necessario che lo stesso dimostri che il plico spedito in busta chiusa conteneva proprio la cartella di pagamento.
Ove sia il contribuente a eccepire la discordanza tra l’atto che avrebbe dovuto essere notificato e quello che, in concreto, è stato rinvenuto nella busta, spetta al medesimo fornire la relativa prova.
La Cassazione si discosta quindi da un diverso orientamento, secondo cui l’onere della prova sarebbe spettato all’Agente della riscossione (Cass. 11.2.2015 n. 2625).