Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397 ha sancito che, in merito alle entrate pubbliche, tra cui tributi e contributi, i termini di prescrizione minori di dieci anni permangono quand’anche l’atto amministrativo con cui vengono riscossi sia rimasto inoppugnato.
L’art. 2953 c.c., che comporta l’applicazione, in ogni caso, della prescrizione di dieci anni, opera solo se sul credito da riscuotere si è formato il giudicato, non potendo ad esso equipararsi l’atto amministrativo inoppugnato.
Ciò non vale solo per le cartelle di pagamento, ma anche per gli accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010) e gli avvisi di addebito INPS (art. 30 del DL 78/2010).
Il principio enunciato opera ad esempio per i termini di prescrizione quinquennali dell’art. 3 co. 9 della L. 335/95 (contributi previdenziali e assistenziali) e dell’art. 20 co. 3 del DLgs. 472/97 (sanzioni amministrative tributarie).