Sussistono contrasti in giurisprudenza relativamente alla validità delle notificazioni degli atti processuali avvenute in via telematica.
Infatti, l’attivazione del c.d. “processo tributario telematico” non è automatica, ma subordinata all’emanazione dei decreti attuativi dell’ormai abrogato art. 16 co. 1-bis del DLgs. 546/92, il cui contenuto è stato in sostanza trasfuso, ad opera del DLgs. 156/2015, nell’art. 16-bis del DLgs. 546/92.
Uno dei problemi maggiormente attuali riguarda la notificazione mediante PEC della sentenza, che, se ritenuta valida, comporterebbe la decorrenza del termine breve per l’impugnazione ex art. 51 del DLgs. 546/92.
In senso negativo si è espressa la Cassazione (Cass. 12.9.2016 n. 17941), a fronte di alcuna giurisprudenza di merito contraria (C.T. Reg. Ancona 26.8.2016 n. 534/6/16).