La L. 12/2019, di conversione del DL 135/2018, ha modificato l’art. 3 co. 23 del DL 119/2018, ammettendo alla rottamazione anche i debitori che, entro il 7.12.2018, non hanno pagato le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018.
Questi soggetti, che erano, per vari motivi, decaduti dalle precedenti rottamazioni, avrebbero potuto mantenere i benefici di tale istituto solo pagando le menzionate rate scadute entro il 7.12.2018, confluendo di diritto in una sostanziale ridilazione del debito residuo.
Occorre però presentare domanda entro il 30.4.2019, sui modelli che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già provveduto ad aggiornare.