Novità del DL 193/2016 convertito e della legge di bilancio 2017 – Trasmissione dei dati sulle fatture emesse e ricevute

Il DL 30.12.2016 n. 244, pubblicato sulla G.U. 30.12.2016 n. 304 (decreto “Milleproroghe”), non contiene alcuna modifica delle scadenze relative ai nuovi adempimenti IVA trimestrali, introdotti dal DL 193/2016, quali la comunicazione dei dati delle fatture e la trasmissione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche.
Con riferimento al primo adempimento, il novellato art. 21 co. 1 e 2 del DL 78/2010 prevede, a partire dal 2017, che i soggetti passivi IVA trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute trimestralmente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, indipendentemente dalla circostanza che l’imposta sia liquidata con cadenza mensile o trimestrale. La comunicazione relativa al secondo trimestre solare dovrà essere effettuata entro il 16 settembre, mentre quella relativa al quarto trimestre solare dovrà essere effettuata entro il mese di febbraio.
In sede di prima applicazione, la comunicazione dovrà essere trasmessa unitariamente per il primo semestre 2017 entro il 25.7.2017.
I soggetti passivi IVA sono comunque tenuti a presentare lo “spesometro”, in forma analitica o aggregata, per le operazioni effettuate nell’anno di imposta 2016 entro il 10.4.2017 (in caso di liquidazione mensile) o entro il 20.4.2017 (in caso di liquidazione trimestrale).
Restano ferme, altresì, le scadenze relative alla comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, adempimento dovuto trimestralmente, alle medesime scadenze, per le quali non sono state previste deroghe in sede di prima applicazione.

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