I contribuenti chiamati a versare il secondo acconto delle imposte e dei contributi relativi al periodo d’imposta 2017, entro il 30.11.2017, devono prestare attenzione alle modalità di presentazione dei modelli F24 che riportano compensazioni di crediti fiscali ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazioni orizzontali), da ultimo modificate dal DL 50/2017 (conv. L. 96/2017).
Per effetto di tali novità normative, infatti, è stato ampliato, con riferimento ai soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione “orizzontale”:
– di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e all’IVA (annuale o trimestrale);
– di qualsiasi importo.
Il suddetto obbligo non sussiste, tuttavia, in relazione a particolari codici tributo riportati nel medesimo F24, che identificano l’utilizzo del credito in compensazione “verticale” o “interna”, ossia con un importo a debito della stessa imposta (ris. Agenzia delle Entrate 68/2017, allegato 3).
Diversamente, i contribuenti non titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate solo nei casi di:
– presentazione dei modelli F24 che, per effetto delle compensazioni effettuate, riportano un saldo a zero;
– utilizzo in compensazione di determinati crediti d’imposta concessi a fini agevolativi (allegato 1).
Al di fuori di tali fattispecie, i contribuenti senza partita IVA possono, pertanto, presentare i modelli F24 contenenti compensazioni, esclusivamente in via telematica, anche mediante i sistemi di home banking messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento.