Il DLgs. 139/2015 ha previsto criteri di valutazione differenziati (in specie in riferimento a crediti, debiti e titoli e agli strumenti finanziari derivati) a seconda delle dimensioni delle società di capitali che redigono il bilancio.
Tale schema modulare non si adatta alle società di persone.
Per contro, alla luce dell’art. 2217 co. 2 c.c., ai sensi del quale “nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili” e il “conto dei profitti e delle perdite” deve dimostrare “con evidenza e verità” il risultato economico dell’esercizio, le società di persone dovrebbero poter scegliere i criteri di valutazione (tra quelli indicati dal codice civile) che ritengono maggiormente adeguati in ragione dei propri fini informativi.
In sostanza, una società di persone dovrebbe, indipendentemente dalla dimensione, poter applicare il criterio del costo ammortizzato oppure dovrebbe poter contabilizzare gli strumenti finanziari derivati secondo le disposizioni di cui all’art. 2426 co. 1 n. 11-bis c.c. o rilevando un fondo per rischi ed oneri (come previsto dall’OIC 31).
Sul punto si auspica un intervento chiarificatore del legislatore.