L’art. 377 co. 4 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), sostituisce il primo comma dell’art. 2475 c.c., in tema di srl, stabilendo che “la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e «spetta esclusivamente agli amministratori», i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”.
Tale previsione si pone in contrasto con diverse attuali disposizioni che riconoscono una stretta attinenza dei soci della srl con la gestione della società (si vedano, in particolare, gli artt. 2468 co. 3, 2476 co. 7 e 2479 co. 1 c.c. ).
Si ritiene che tale questione debba essere composta come segue: le norme attuali restano in vigore ed operative, mentre tutti coloro i quali concorrano a formare le decisioni gestorie della srl devono farlo nel rispetto del nuovo art. 2086 co. 2 c.c. ovvero con l’obbligo di prestare la loro opera al fine di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.