Dal 18.1.2024 è in vigore l’art. 6-bis della L. 212/2000, che impone il contraddittorio generalizzato tra enti impositori e contribuenti.
Eccezion fatta per gli atti di natura pressochè liquidatoria che verranno individuati con decreto ministeriale, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, gli accertamenti IMU e gli accertamenti di valore sono tra gli atti soggetti a contraddittorio preventivo.
L’ente impositore dovrà mettere a disposizione del contribuente uno schema di provvedimento e questi potrà formulare osservazioni nei sessanta giorni. Se le osservazioni non vengono condivise, occorrerà motivarne la ragione.