Nella circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2015 n. 38 sono stati diramati chiarimenti ufficiali sulle novità apportate dal DLgs. 24.9.2015 n. 156, che ha riformato, in maniera consistente, diversi istituti del contenzioso tributario.
In merito alla decorrenza, è stato specificato che:
– ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 156/2015, in generale, le novità operano con riferimento ai processi che risultano pendenti all’1.1.2016;
– l’estensione del reclamo a tutti gli enti impositori, così come agli avvisi di classamento e fermo restando il valore dei 20.000,00 euro, opera per i ricorsi/reclami notificati dal contribuente dall’1.1.2016 (art. 17-bis del DLgs. 546/92);
– la possibilità di conciliare la lite per gli atti reclamabili e in appello trova applicazione anche nei processi pendenti all’1.1.2016 (artt. 17-bis e 48-48-ter del DLgs. 546/92);
– il dimezzamento, da un anno a sei mesi, del termine per la riassunzione in rinvio trova applicazione per le sentenze di cassazione con rinvio depositate dall’1.1.2016 (art. 63 del DLgs. 546/92).