A seguito del ridimensionamento della portata dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2016, operato dalla L. 208/2015, l’apprendistato risulta più vantaggioso rispetto agli altri contratti di lavoro subordinato.
Nel riordinarne la disciplina, il DLgs. 81/2015 è intervenuto in particolare sulle forme di apprendistato c.d. “duale”, ossia l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (primo livello) e l’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello), al fine di promuoverne la diffusione. Alle medesime tipologie sono destinati gli incentivi introdotti, in via sperimentale fino al 31.12.2016 e con la medesima finalità, dal DLgs. 150/2015.
In sintesi, le agevolazioni su cui possono contare i datori di lavoro sono di tipo normativo ed economico e consistono:
– nella semplificazione della parte normativa del contratto di apprendistato, stante l’adozione di modelli standardizzati;
– nell’esclusione da obblighi legali di “stabilizzazione”, mantenuti con riferimento al solo apprendistato professionalizzante;
– nell’ulteriore riduzione della contribuzione (dal 10% al 5%);
– nell’esonero dal versamento del contributo di licenziamento e del contributo dell’1,61% per il finanziamento dell’ASpI (oggi NASpI);
– in agevolazioni sul piano retributivo.