La nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (c.d. NASpI) introdotta dal DLgs. 22/2015:
– ha sostituito le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.5.2015;
– è destinata a sostituire l’indennità di mobilità – soggetta ad una progressiva riduzione del periodo massimo di fruizione – a partire dall’1.1.2017, data in cui terminerà il periodo transitorio di cui alla L. 92/2012 (la c.d. legge Fornero).
Ciò fa sì che un lavoratore:
– in genere, in ipotesi di disoccupazione involontaria, abbia diritto ad un’indennità NASpI fino a 24 mesi;
– qualora perda il posto di lavoro nell’ambito di una procedura di mobilità ex L. 223/91 (è il caso delle aziende con più di 15 dipendenti rientranti nel campo di applicazione della CIGS, spesso appartenenti ai settori più colpiti dalla crisi) ed abbia meno di 40 anni o fra i 40 e i 49 anni al centro nord e al sud (dal 2016) ovvero più di 50 anni al centro nord (dal 2016), abbia diritto ad una tutela di durata inferiore.