I lavoratori che intendono beneficiare dell’Assegno per il nucleo familiare dovranno presentare al proprio datore di lavoro, entro il 30.6.2018, la nuova domanda per l’ottenimento o l’aggiornamento dei dati utili a reperire l’importo spettante, determinato in base alle tabelle fornite con la circ. INPS 68/2018, contenenti gli importi mensili in vigore dall’1.7.2018 al 30.6.2019.
Nell’occasione possono ricorrere casi particolari, come ad esempio l’ipotesi del lavoratore a tempo parziale, per il quale l’art. 11 del DLgs. 81/2015 stabilisce che l’ANF spetta per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di 24 ore, mentre, in caso contrario, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Un altro caso particolare riguarda il possibile pagamento dell’ANF direttamente al coniuge dell’avente diritto, così come previsto all’art. 1 co. 559 della L. 311/2004. Nel dettaglio, il coniuge può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF e potrà farlo presentando l’apposita richiesta tramite il modulo ANF/DIP. In caso, invece, di domanda presentata successivamente alla richiesta della prestazione, si dovrà utilizzare il modello ANF/DIP 559.