L’Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum tenutosi il 24.5.2018, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica. In particolare:
– la fattura elettronica deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio al momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6 del DPR 633/72;
– qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal SdI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa;
– qualora, invece, la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal SdI, la fattura è scartata e si considera “non emessa” ma non si incorre in alcuna violazione se la fattura viene trasmessa nuovamente al SdI entro 5 giorni.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto la possibilità di conservazione delle fatture in formato PDF in luogo del formato XML che caratterizza le fattura elettroniche.
In merito alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, viene chiarito che è possibile trasformare in formato XML le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, adempiendo in questo modo al predetto obbligo comunicativo.