Con il messaggio 14.3.2018 n. 1138, l’INPS risponde alle richieste di chiarimento in materia di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e di obbligo contributivo ai sensi della L. 463/59, precisando che non possono chiedere la copertura previdenziale alla gestione artigiani:
– i titolari/soci delle imprese nell’ambito delle quali i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale;
– i soci delle snc che esercitano regolarmente un’attività relativa al settore artigiano, ma che non sono iscritte all’Albo imprese artigiane, in quanto solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera.
I soci delle srl pluripersonali che non abbiano voluto esercitare la facoltà di iscriversi all’Albo delle imprese artigiane non possono essere iscritti d’ufficio alla Gestione artigiani.
In caso di iscrizioni non conformi, le strutture territoriali potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti richiesti.
Per quanto concerne il contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in materia, l’istruttoria dei ricorsi dovrà essere effettuata in linea con quanto chiarito nel messaggio in commento. Saranno effettuate le opportune valutazioni dalle autorità competenti in merito alle pratiche già istruite in maniera difforme.