In relazione all’obbligo dei professionisti di munirsi di POS, al fine di consentire ai propri clienti di procedere a pagamenti “elettronici”, si ricorda che, agli inizi dello scorso agosto, il Viceministro dell’Economia, Luigi Casero, aveva preannunciato che, entro settembre di quest’anno, sarebbe stato firmato il decreto che avrebbe introdotto le prime sanzioni per chi rifiuti il pagamento elettronico. Di tale provvedimento, tuttavia, non vi sono, attualmente, notizie ufficiali.
Nel frattempo, peraltro, il Consiglio dei Ministri del 15.9.2017 ha approvato, in via preliminare, il DLgs. che recepisce la Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2 – Payment Services Directive) e adegua la normativa nazionale al Regolamento 751/2015/UE (c.d. IFR – Interchange fees regulation) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Subito dopo, il relatore del DLgs., Sergio Boccadutri, ha prospettato la possibilità di inserire in questo veicolo normativo modifiche all’art. 693 c.p. – ai sensi del quale, in esito alla depenalizzazione operata dagli artt. 32 e 33 della L. 689/1981, “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 30 euro” – in modo tale da rendere l’illecito amministrativo operativo anche al caso di chi si rifiuti di ricevere pagamenti tramite POS.